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Definizione di prodotto cosmetico

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Messaggio Da ADMIN/STAFF Mar 2 Dic 2008 - 2:26

L'Art. 1 della Legge 713/1986 da la definizione di prodotto cosmetico. Lo riporto qui di seguito:

1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie , labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.
2. I prodotti cosmertici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.
3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti i prodotti che figurano all'allegato I annesso alla presente legge
Commento: L'Allegato I contiene l'elenco dei prodotti consentiti .

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